Borsa di Studio Universitaria

La Borsa di Studio costituisce l’intervento diretto fondamentale del Diritto allo Studio Universitario in attuazione dell’art. 34 della Costituzione.

La Borsa di Studio è erogata agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Genova e alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con sede in Liguria per il conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, nonché a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 e alle scuole di specializzazione ad eccezione dei corsi dell’area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

La borsa di studio viene attribuita annualmente allo studente che risulta in possesso dei requisiti di iscrizione, di merito ed economici previsti dal bando di concorso annuale.

Lo studente per richiedere la borsa di studio deve presentare domanda on line ogni anno accademico nei termini previsti dal bando di concorso.

L’importo lordo della borsa di studio, stabilito dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 17 dicembre 2021 n. 1320, e rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, è composto da una parte in denaro e da una parte in servizi quali mensa e alloggio.

La quota in servizi comprende la fruizione di un pasto giornaliero gratuito presso i punti di ristorazione dell’Agenzia e, per gli studenti che richiedono il posto alloggio in quanto “fuori sede”, la possibilità di alloggio gratuito presso le strutture di ALiSEO.

L’importo delle borse di studio è diversificato in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEEU/ISEEUP che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) del  nucleo familiare dello studente e allo status dello studente:

“fuori sede”, “in sede” o “pendolare”.

L’importo della borsa di studio può essere integrato agli studenti:

  • che risultano ammessi dall’Università degli Studi di Genova o dalle Istituzione AFAM liguri a partecipare al programma di mobilità internazionale; ;
  • con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 66%;
  • che conseguono il titolo di laurea entro i termini e la durata previsti dai rispettivi ordinamenti didattici (premio di laurea);
  • con figlio minore convivente in Italia e assegnatari di posto alloggio (figlio minore);
  • la cui situazione economica è peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della richiesta di benefici;
  • con ISEEU/ISEEUP inferiore o uguale al 50% del limite massimo di riferimento;
  • iscritti ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (definiti dal MUR) in riferimento alle sole studentesse;
  • iscritti contemporaneamente a più corsi di studio.

L’entità delle integrazioni è definita annualmente nel bando di concorso.

Gli studenti idonei alla borsa di studio hanno diritto all’esenzione del pagamento dei contributi dovuti all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni AFAM e della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.